Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3671 del 30 novembre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sicurezza ed igiene del lavoro, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 19 e ss. d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, l'organo di vigilanza deve ammettere il contravventore al pagamento della sanzione amministrativa, con effetto estintivo del reato contravvenzionale, anche in caso di tempestiva eliminazione delle sue conseguenze dannose o pericolose con modalitą diverse da quelle stabilite nella prescrizione di regolarizzazione. (In motivazione, la Corte ha altresģ escluso che la violazione di tale obbligo da parte dell'autoritą di vigilanza sia causa di improcedibilitą dell'azione penale, potendo l'imputato estinguere il reato mediante oblazione in sede giudiziaria ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. citato). (Annulla senza rinvio, Trib. S. M. Capua Vetere, 16/09/2016)

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