Cassazione penale Sez. V sentenza n. 36990 del 24 giugno 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di prescrizione del reato, nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore e l'altro al giudice, deve accordarsi la prevalenza a quello riferibile al giudice e pertanto il rinvio non determina la sospensione del corso della prescrizione. (Fattispecie in cui i rinvii del processo erano stati disposti per rinnovare la notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, ancorché il difensore nelle relative udienze avesse aderito allo sciopero proclamato dall'associazione di categoria). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 01/10/2018)

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