Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3225 del 9 ottobre 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

La sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 49, commi 7, lett. b) e 9 del d.l. 17 ottobre 2016, n. 189 (convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229), in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, opera - per i casi previsti dai commi 6 e 7, lettera a) e per il tempo per cui il processo è rinviato ai sensi dell'art. 7 - in favore delle parti che siano residenti in uno dei comuni colpiti dal sisma di cui all'art. 1, a condizione che le stesse siano assenti o contumaci. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per essere estinti i reati per prescrizione, ritenendo non corretta la valutazione del giudice di merito che aveva applicato la sospensione dei termini in esame, non risultando né gli imputati né i difensori residenti nelle zone colpite dal sisma del 2016). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 22/09/2017)

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