Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2893 del 15 novembre 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

La sospensione del corso della prescrizione, quando si ricollega alla sospensione del procedimento imposta da una particolare disposizione di legge, č condizionata dall'esatta applicazione della norma che la prevede, di talchč ne va esclusa la considerazione, nel computo del termine prescrizionale, quando il giudice riconosce che la sospensione del procedimento č stata indebitamente disposta, a nulla rilevando che il relativo provvedimento sia stato adottato su richiesta dell'imputato o del suo difensore. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la decisione del giudice distrettuale che aveva considerato sospesa la prescrizione a seguito del rinvio dell'udienza per adesione dei difensori, fra cui quello nominato al ricorrente ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., all'astensione indetta dall'associazione di categoria, nonostante la contemporanea ricorrenza di una nullitā derivante dall'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia del ricorrente stesso, onde le ragioni del rinvio non potevano essere imputate alla sola richiesta dei difensori astenuti). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 03/11/2017)

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