Cassazione penale Sez. III sentenza n. 45126 del 22 ottobre 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

Il rinvio del dibattimento richiesto dalla parte civile non costituisce causa di sospensione del corso della prescrizione qualora la difesa dell'imputato non vi abbia espressamente acconsentito, limitandosi soltanto a "nulla opporre" alla richiesta di differimento.

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