Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4184 del 22 dicembre 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di rinvio del processo a causa del sopravvenuto stato di detenzione per altra causa dell'imputato, sebbene si configuri un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire del predetto, deve farsi riferimento all'art. 159, comma primo, n. 3 cod. pen. ai fini del calcolo del periodo di sospensione dei termini di prescrizione del reato, all'art. 159, comma primo, n. 3 cod. pen. (salvo che per i casi eccezionali di detenzione all'estero), calcolandosi, pertanto, il giorno dell'impedimento, che ha determinato il rinvio dell'udienza, aumentato di sessanta giorni.

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