Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 19756 del 1 aprile 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di estradizione per l'estero, la competenza a decidere sulla domanda di estradizione per l'estero, in caso dell'arresto provvisorio eseguito dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 716 cod. proc. pen., appartiene alla corte d'appello il cui presidente ha proceduto alla relativa convalida, dovendosi applicare i restanti criteri stabiliti dall'art. 701, comma quarto cod. proc. pen. (residenza, dimora, domicilio dell'estradando) soltanto nell'ipotesi in cui la domanda di estradizione sia pervenuta prima dell'arresto a fini estradizionali. (Rigetta, App. Milano, 22 ottobre 2007).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.