Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 5720 del 12 giugno 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

La circostanza che una persona giuridica privata svolga, ancorché con controlli di tipo pubblicistico, compiti ed attività diretti — come la gestione di scuole o l'esercizio di attività didattica e scientifica — al soddisfacimento di fini propri dello Stato e di altri enti pubblici non è di per sé sufficiente per attribuire natura pubblicistica alla persona giuridica stessa.

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