Cassazione penale Sez. I sentenza n. 53166 del 17 ottobre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di differimento dell'esecuzione della pena per grave infermitą fisica, ai fini della valutazione sull'incompatibilitą tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato, ovvero sulla possibilitą che il mantenimento dello stato di detenzione costituisca trattamento inumano o degradante, il giudice deve verificare, non soltanto se le condizioni di salute del condannato, da determinarsi ad esito di specifico e rigoroso esame, possano essere adeguatamente assicurate all'interno dell'istituto di pena o comunque in centri clinici penitenziari, ma anche se esse siano compatibili o meno con le finalitą rieducative della pena, alla stregua di un trattamento rispettoso del senso di umanitą, che tenga conto della durata della pena e dell'etą del condannato comparativamente con la sua pericolositą sociale.

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