Cassazione penale Sez. I sentenza n. 47868 del 26 settembre 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Una volta richiesti dal condannato il differimento dell'esecuzione della pena o la detenzione domiciliare per motivi di salute, la ritenuta insussistenza delle condizioni per la concessione del rinvio dell'esecuzione non obbliga il giudice a motivare anche sul diniego della misura richiesta in via subordinata, stante l'identitą dei presupposti che legittimano l'applicazione dell'una o dell'altra misura.

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