Cassazione penale Sez. II sentenza n. 13364 del 21 gennaio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

L'esclusione della recidiva non si può fondare sulla scelta dell'imputato di accedere al rito abbreviato, atteso che tale scelta già implica "ex lege" l'applicazione di una prederminata riduzione premiale della pena, mentre gli elementi da valorizzare ai fini della predetta esclusione sono tendenzialmente quelli indicati dall'art. 133 cod. pen. (In motivazione la Corte ha sottolineato che, in caso contrario, la medesima circostanza comporterebbe, irrazionalmente ed in contrasto con l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., due distinte determinazioni favorevoli all'imputato).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.