Cassazione penale Sez. III sentenza n. 14229 del 9 gennaio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di annullamento, per la mancata rinnovazione in appello di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento del danno, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice penale, non essendo applicabile l'art. 622 cod. proc. pen., permanendo, nonostante l'irrevocabilitą della sentenza di assoluzione, un interesse penalistico alla vicenda, sotto il profilo della necessaria applicazione del "giusto processo" di rilievo costituzionale, anche in presenza di questioni relative ai soli profili civilistici della stessa. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 23/04/2018).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.