Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2493 del 16 dicembre 2019

(2 massime)

(massima n. 1)

Non è necessaria la rinnovazione della prova dichiarativa nel giudizio di appello avverso sentenza assolutoria di primo grado, qualora le parti abbiano concordemente rinunziato a detta escussione dinanzi al giudice di appello. (Fattispecie relativa a mancata rinnovazione dell'esame del consulente tecnico). (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 09/10/2018).

(massima n. 2)

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, comma 2, 24, comma 2, 111 Cost., nonché in ordine all'art. 6 CEDU, nella parte in cui non prevede che, in sede d'appello, alla deliberazione della sentenza non debbano concorrere gli stessi giudici che hanno disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in quanto quest'ultima decisione non ha di per sé alcun effetto pregiudicante, non essendovi alcun automatismo tra la scelta di rinnovare l'istruttoria e quella di riformare la sentenza di assoluzione. (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 09/10/2018).

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