Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5231 del 13 dicembre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di appello della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero, l'obbligo di rinnovazione dibattimentale, č limitato alle sole testimonianze che, secondo le puntuali e specifiche ragioni prospettate nell'atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e che siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilitā. (In motivazione la Corte ha evidenziato che la rinnovazione č invece rimessa alla discrezionalitā del giudice qualora si tratti di testimonianze i cui contenuti sono incontestati ma rispetto alle quali si invoca una diversa valutazione degli elementi di conferma). (Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 15/09/2017).

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