Cassazione penale Sez. I sentenza n. 18215 del 11 dicembre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di assunzione di ufficio di nuovi mezzi di prova ai sensi degli artt. 507, 603 o 441, comma 5, cod. proc. pen., č riconosciuto alle parti il diritto alla prova contraria, ma, perché la relativa richiesta sia ammissibile, e l'eventuale rigetto possa costituire motivo di doglianza in sede di legittimitā, č necessario che la parte indichi specificamente le circostanze di fatto su cui deve vertere la nuova indagine istruttoria che, a differenza di quella articolata sui temi indicati dalle parti, deve riferirsi ai fatti ed ai temi sui quali il giudice ha ritenuto indispensabile il supplemento istruttorio. (Rigetta in parte, CORTE APPELLO NAPOLI, 15/06/2017).

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