Cassazione penale Sez. II sentenza n. 41784 del 18 luglio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di ribaltamento in appello della sentenza assolutoria di primo grado, pur non potendosi configurare un obbligo di rinnovazione istruttoria ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., sussiste un obbligo di motivazione rafforzata, sicchè può incidere negativamente sulla convalida della tenuta logica della decisione, una motivazione fondata sulla decisiva valorizzazione della assenza di una prova acquisibile. (Fattispecie in tema di truffa, in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva fondato l'assoluzione dell'imputato, per assenza del dolo, sulla mancanza nel compendio probatorio di un documento comunque acquisibile attraverso l'esercizio dei poteri di integrazione istruttoria d'ufficio che competono al giudice di appello). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CAGLIARI, 22/11/2016).

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