Cassazione penale Sez. II sentenza n. 30185 del 22 luglio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

La rituale esecuzione della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia non determina, a carico dell'ufficio procedente, alcun obbligo di ulteriore notifica al nuovo difensore nominato nel corso del processo, ancorché l'altro difensore risulti essere stato revocato, sicché la relativa omissione non è causa di nullità. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che al difensore che aveva assunto il mandato con atto successivo alla fissazione del processo e depositato il giorno dell'udienza, fosse dovuta la notifica del verbale di rinvio, gravando sullo stesso l'onere di informarsi circa la data della successiva udienza). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 18/01/2018).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.