Cassazione penale Sez. III sentenza n. 16164 del 27 febbraio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di impugnazione delle statuizioni civili della sentenza di condanna, la prova della ricorrenza dei gravi motivi, posti a fondamento dell'istanza di revoca o di sospensione della provvisoria esecuzione della condanna al pagamento di una provvisionale, è regolata dalle norme civilistiche secondo la previsione dell'art. 2697 cod. civ. e, quindi, deve essere fornita dal richiedente la revoca o sospensione, che non può chiedere la rinnovazione del dibattimento, ex art. 603 cod. proc. pen., per supplire alla propria inerzia, poiché questa può dispiegarsi esclusivamente, ai sensi dell'art. 187, comma 3, cod. proc. pen., in caso di costituzione di parte civile, con riferimento ai fatti relativi alla responsabilità civile da reato. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 24/05/2018).

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