Cassazione penale Sez. V sentenza n. 19367 del 8 giugno 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

E' manifestamente infondata la questione di legittimitą costituzionale dell'art. 443, comma 4, cod proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 101, 111, primo comma, e 117, primo comma Cost., in relazione all'art. 6 par. 1 della Convenzione EDU, come interpretato della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nella parte in cui, nel rinviare alle forme previste dall'art. 599 cod. proc. pen., non prevede che il giudizio di appello relativo ad un processo svoltosi in primo grado con rito abbreviato possa essere celebrato in pubblica udienza quando ne facciano richiesta tutti gli imputati, in quanto le particolari forme semplificate del giudizio abbreviato, con componente premiale in caso di condanna, giustificano la compressione del principio di pubblicitą nel giudizio di impugnazione, ove sia riconosciuta la possibilitą di sollecitare l'udienza pubblica in primo grado. (Dichiara inammissibile, CORTE ASSISE APPELLO LECCE, 03/12/2018).

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