Cassazione penale Sez. V sentenza n. 28343 del 12 aprile 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento di prevenzione di appello, con riferimento alle misure personali di prevenzione, la valutazione di attualitą della pericolositą sociale del proposto deve essere riferita a quello di primo grado, ma la motivazione deve tenere conto dell'eventuale anomala distanza temporale tra i due gradi di giudizio (nella specie, circa otto anni) e della datazione risalente dei fatti posti a fondamento dello stesso giudizio di pericolositą (nella specie oltre undici anni). (Nella specie, relativa ad ipotesi di "pericolositą qualificata", la Corte ha inquadrato come "vizio di assenza assoluta di motivazione" il completo silenzio serbato dal giudice d'appello sulle condotte tenute "medio tempore" dal proposto e sui periodi di detenzione, eventualmente sofferti dallo stesso per effetto dei provvedimenti giudiziari richiamati a sostegno della sua pericolositą). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 03/11/2017).

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