Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10764 del 12 febbraio 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

E' manifestamente infondata, la questione di legittimitą costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3, in riferimento all'art. 131-bis cod. pen., 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui esclude l'appellabilitą delle condanne alla sola pena dell'ammenda a seguito dell'entrata in vigore dell'istituto della non punibilitą per particolare tenuitą del fatto, posto che nessuna delle disposizioni costituzionali o della CEDU richiamate impone al legislatore di prevedere un giudizio di appello avverso le decisioni, di condanna o di proscioglimento, emesse dal giudice di primo grado. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FOGGIA, 04/04/2019).

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