Cassazione penale Sez. III sentenza n. 36335 del 9 luglio 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di associazione finalizzata al traffico di droga, la circostanza aggravante della partecipazione di persone dedite all'uso di stupefacenti o psicotrope, prevista dall'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990, ha natura oggettiva poiché concerne le modalitą dell'azione e si comunica a tutti i concorrenti nel reato, ove tale partecipazione sia stata conosciuta o colposamente ignorata.

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