Cassazione penale Sez. I sentenza n. 24050 del 14 maggio 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 cod. proc. pen. può essere effettuata dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale, e quindi anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari. (Rigetta, App. Roma, 22 dicembre 2008).

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