Cassazione penale Sez. III sentenza n. 14020 del 2 marzo 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Non costituisce revoca tacita della costituzione di parte civile il fatto che, dopo la formulazione delle conclusioni in forma orale, quelle in forma scritta vengano depositate successivamente nel corso della discussione, prima della chiusura del dibattimento.

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