Cassazione penale Sez. V sentenza n. 21886 del 9 aprile 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Non determina alcuna conseguenza processuale, in particolare nč inutilizzabilitā nč nullitā, l'inosservanza della regola per la quale il testimone, prima del suo esame, deve essere posto in condizione di non comunicare con le parti. (Rigetta, Trib. Teramo, 06 Marzo 2009).

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