Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5896 del 29 ottobre 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di falsitą in atti, ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuitą essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto.

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