Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 13124 del 19 febbraio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di circolazione stradale, il concetto di malessere, che giustifica la sosta sulla corsia di emergenza ai sensi dell'art. 157, comma 1, lett. d), cod. strada, non si esaurisce nella nozione di infermitą, incidente sulla capacitą intellettiva e volitiva dell'agente, o nell'ipotesi del caso fortuito, ma comprende altresģ l'incoercibile necessitą fisica, anche transitoria, di soddisfare un bisogno fisiologico, pur se non dipendente da malfunzionamento organico, che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione e che impone al soggetto, per concrete esigenze di tutela di sé e degli altri utenti della strada, di interromperla.

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