Cassazione penale Sez. V sentenza n. 51235 del 9 ottobre 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il giornalista che effettua un'intervista può beneficiare dell'esimente del diritto di cronaca con riferimento alle dichiarazioni a lui rilasciate, anche se oggettivamente lesive dell'altrui reputazione, se vi sia un interesse a conoscere il pensiero dell'intervistato, per la sua autorevolezza o per la speciale conoscenza della materia, ma risponde secondo gli ordinari parametri di valutazione (veridicità della notizia, continenza espositiva e interesse pubblico) per i commenti e le espressioni, poste "a latere" o a margine dell'intervista, che non si limitino a riassumerne il contenuto o a commentarlo, ma che riportino fatti o opinioni diversi o anche antagonisti rispetto al contenuto delle dichiarazioni rilasciate. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 06/02/2018)

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