Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3393 del 8 aprile 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

L'obbligo del committente di pagare all'appaltatore il cosiddetto prezzo dell'appalto, ossia corrispettivo della sua prestazione, traendo la sua origine dal contratto d'appalto, si configura come debito di valuta, senza che tale natura muti nel caso di revisione del prezzo originariamente pattuito, sia per fatti non imputabili al committente, sia per le variazioni del progetto che egli ha la facoltà di disporre in corso d'opera, giacché il compenso supplementare per le maggiori spese derivanti dalla modifica del progetto in corso d'opera è dovuto all'appaltatore a titolo di corrispettivo contrattuale e non a titolo di indennità da atto lecito o di risarcimento del danno.

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