Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 25588 del 5 febbraio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Il limite minimo di Euro 50,00, stabilito per la multa dall'art. 24 cod. pen. come modificato dall'art. 3, comma sessantesimo, L.15 luglio 2009, n. 94, č inderogabile anche quando il giudice applichi le riduzioni di pena per le attenuanti e per il rito speciale. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio una sentenza di applicazione di pena su richiesta che, per il reato di cui all'art. 388, terzo e quarto comma, cod. pen., aveva irrogato una multa di importo inferiore). (Annulla senza rinvio, Trib. Cosenza, 28/03/2012).

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