Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 12655 del 28 gennaio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei rapporti di estradizione regolati da convenzioni che riproducono il testo di quella europea del 1957, l'avvenuta prescrizione del reato, che č causa ostativa all'accoglimento della richiesta di estradizione, deve essere accertata in virtł della clausola del trattamento di miglior favore nei confronti dell'imputato tra le legislazioni nazionali a confronto. (In applicazione del principio, la Corte ha respinto una richiesta di estradizione processuale dell'autoritą giudiziaria polacca disciplinata dalla convenzione bilaterale stipulata tra Italia e Polonia il 28 aprile 1989 e riguardante reati di truffa prescritti per la legge italiana). (Annulla senza rinvio, App. L'Aquila, 07/05/2014).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.