Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2325 del 17 dicembre 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale è possibile ogni volta che il provvedimento mostri una difformità meramente esteriore tra il pensiero del giudice e la sua manifestazione. E' legittimo perciò il ricorso a tale rimedio nell'ipotesi in cui il pensiero del giudice, in sede di udienza preliminare, emerga inequivocabile dal tenore del dispositivo letto in udienza, destinato a prevalere sulla sentenza successivamente depositata, con il quale si dichiara non doversi procedere nei confronti di alcuni degli imputati e per alcune delle contestazioni e dalla contemporanea emissione del decreto di citazione a giudizio per altri imputati e per altre contestazioni, anche se, per errore materiale, la sentenza contenga ancora l'indicazione delle imputazioni e degli imputati per i quali è stata assunta diversa decisione.

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