Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9952 del 4 marzo 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

La sanzione di perdita di efficacia della misura cautelare prevista dall'art. 309 c.p.p., comma quinto, si applica esclusivamente nei casi in cui il P.M. abbia omesso di trasmettere al Tribunale del riesame atti favorevoli all'indagato da lui non conosciuti né conoscibili e pertanto non č applicabile nel caso di mancata trasmissione della documentazione relativa alle investigazioni difensive.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.