Cassazione penale sentenza n. 19502 del 24 febbraio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

L'obbligo dell'Autoritą procedente di trasmettere al Tribunale del riesame, oltre agli atti di cui all'art. 291, 1° co., c.p.p., anche "tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini" va circoscritto a quegli atti, documenti o risultanze acquisiti dalla stessa Autoritą e di cui la difesa non ha l'immediata disponibilitą. Non rientrano in tale novero i risultati favorevoli delle investigazioni difensive, i quali, essendo nella piena disponibilita del difensore, possono essere presentati dal medesimo "direttamente" al giudice, secondo l'espressa previsione dell'art. 391 octies c.p.p., con l'effetto che la rappresentazione delle ragioni fondate su detti risultati investigativi finisce con il trovare, comunque, compiuta realizzazione nel precedimento di riesame, dove ha piena applicazione il principio del contraddittorio processuale.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.