Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 23478 del 19 aprile 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

La trasmissione degli atti al pubblico ministero da parte del giudice del dibattimento perchč proceda nei confronti del testimone sospettato di falsitą o reticenza e del testimone renitente non costituisce una condizione di procedibilitą dell'azione penale per il reato di falsa testimonianza. (Rigetta, App. Salerno, 17/06/2010).

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