Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5497 del 2 febbraio 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di estradizione, le condizioni in presenza delle quali procedere alla consegna devono essere valutate al momento della presentazione della domanda, sicché la disposizione introdotta dall'art.8, comma 1, della Convenzione di Dublino del 1996, ratificata dall'Italia con legge 21 luglio 2019, n. 66, in base alla quale non è più motivo di rifiuto l'intervenuta prescrizione del reato secondo la legislazione dello Stato richiesto, si applica anche ai procedimenti estradizionali riguardanti reati commessi prima della suddetta modifica normativa. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disciplina in materia di estradizione contiene disposizioni di carattere processuale alle quali non si adattano gli istituti di carattere sostanziale dell'ordinamento, se non nei limiti di rilevanza riconosciuti dalle norme pattizie). (Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 03/11/2020).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.