Cassazione penale Sez. I sentenza n. 35777 del 8 febbraio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora la notifica di un atto ad imputato in servizio militare venga effettuata, ai sensi dell'art. 158, comma 1, II parte, c.p.p., mediante consegna all'ufficio del comandante dal quale il militare dipende, è essenziale che di ciò sia data, a cura di detto ufficio, come previsto dalla stessa norma, immediata notizia all'interessato. Ne consegue che, in mancanza di prova di tale adempimento, la notifica deve ritenersi affetta da nullità.

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