Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1207 del 11 dicembre 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

La previsione normativa del potere del giudice di stabilire le modalitā di ricostituzione degli atti mancanti non individua alcun vincolo di contenuto e non prevede alcuna sanzione per eventuali vizi dell'attivitā di formazione, purché la ricostituzione avvenga secondo le forme ritenute dal giudice conformi allo scopo per il quale la procedura č prevista. (Dichiara inammissibile, App. Trieste, 18 gennaio 2002).

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