Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 19602 del 18 settembre 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, sicché l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, quale è quello concernente l'interpretazione del contratto oggetto del contendere, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salvo che la motivazione sul punto sia completamente mancate od assolutamente carente. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/05/2014).

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