Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 12893 del 23 maggio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

È inammissibile il regolamento di competenza con il quale si impugni, per violazione dell'art. 669-duodecies c.p.c., il decreto di liquidazione delle spese sostenute ai fini dell'attuazione del provvedimento di reintegrazione nel possesso, perché emesso dal giudice dell'esecuzione e non dal giudice, del medesimo tribunale, che ha pronunciato il provvedimento cautelare, in quanto, una tale censura, prospetta soltanto un problema di distribuzione degli affari all'interno del medesimo ufficio giudiziario e non un problema di competenza. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ENNA, 21/04/2016).

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