Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1175 del 16 febbraio 1983

(2 massime)

(massima n. 1)

La disposizione di cui all'art. 1606 c.c. - a tenore del quale, nel caso in cui ii diritto del locatore sulla cosa locata si estingua con effetto retroattivo, le locazioni da lui concluse, aventi data certa, sono mantenute purché siano state fatte senza frode e non eccedano il triennio - trova applicazione anche nel caso che il diritto del locatore venga meno a seguito di rescissione del negozio (nella specie, divisione ereditaria) che gli attribuiva il potere di disporre della cosa locata.

(massima n. 2)

Non č configurabile la permanenza nell'incarico del custode di beni in sequestro giudiziario una volta che, venuta meno la procedura cautelare, egli sia stato espressamente revocato, senza che sia necessario, a tal fine, alcun provvedimento del giudice che imponga la restituzione dei beni nella libera disponibilitā degli aventi diritto.

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