Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6666 del 23 marzo 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di espropriazione presso terzi, il vizio di un atto di tale procedimento - che si configura come fattispecie complessa, con perfezionamento della sua intera efficacia in virtł della dichiarazione positiva di quantitą ovvero, in caso di contestazione, della sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo - deve essere fatto valere con l'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ., individuandosi il singolo atto, avverso cui la norma citata consente di proporre opposizione, in ciascuno di quelli di cui si compone la predetta fattispecie, ogniqualvolta il vizio che lo inficia non abbia impedito alla parte di averne legale conoscenza. (La S.C., in applicazione di tale principio con riguardo alla citazione a comparire, notificata ex art. 543 cod. proc. civ., in cui era mancata l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, ha confermato la sentenza di merito, secondo la quale era tardiva l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., poiché proposta oltre il termine decorrente dalla predetta notifica). (Rigetta, Trib. Torino, 11/01/2008).

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