Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8138 del 19 aprile 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione a seguito di istanza di revocazione, a differenza di quanto stabilito dall'art. 401 c.p.c. in relazione alla sospensione dell'esecuzione della sentenza oggetto di revocazione (che deve essere disposta con ordinanza emessa all'esito di una decisione camerale), il quarto comma dell'art. 398 c.p.c. non prevede la necessità di specifiche formalità e, perciò, non può escludersi che la decisione in proposito, eventualmente in casi d'urgenza, possa essere assunta dal tribunale con decreto (firmato dal solo presidente) pronunciato "inaudita altera parte", ossia a contraddittorio differito.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.