Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2453 del 2 ottobre 1973

(1 massima)

(massima n. 1)

Ancorché il conduttore che ne abbia assunto l'obbligo non abbia provveduto alla registrazione del contratto di locazione, sussiste l'obbligo del locatore di garantirgli il godimento della cosa locata in ipotesi di vendita dell'immobile; e pertanto, il locatore, qualora non abbia imposto al compratore il rispetto della locazione, risponde dei danni che il conduttore, licenziato dal compratore al quale il contratto di locazione non risulta opponibile, abbia subito. (Nella specie, il conduttore aveva sublocato l'immobile con il consenso del locatore ed era stato convenuto in giudizio dal subconduttore per il risarcimento dei danni che questi assumeva di avere sofferto per l'anticipato rilascio dell'immobile in conseguenza dell'inopponibilitą del contratto di locazione all'acquirente).

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