Cassazione civile Sez. III sentenza n. 38323 del 3 dicembre 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

L'atto di riassunzione dei giudizi di opposizione esecutiva (sia che si tratti di opposizione all'esecuzione, sia che si tratti di opposizione agli atti esecutivi o di opposizione di terzo all'esecuzione, rispettivamente proposte ai sensi degli artt. 615, 617 e 619 c.p.c.) davanti al giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., deve avvenire nella medesima forma (citazione o ricorso) nella quale deve avvenire l'instaurazione del giudizio di merito della relativa opposizione a cognizione piena, ai sensi degli artt. 616, 618 e 618 bis c.p.c., non potendo certamente ritenersi che possa o debba avere nuovamente luogo la fase sommaria del giudizio, per la quale è prevista l'introduzione con ricorso; di conseguenza, se il giudizio di merito dell'opposizione a cognizione piena debba avvenire con atto di citazione, in ragione dell'applicabilità del rito ordinario di cognizione, nella stessa forma dovrà avvenire la sua riassunzione a seguito di cassazione con rinvio della decisione di merito e, se la suddetta riassunzione avvenga erroneamente con ricorso anziché con atto di citazione, essa potrà ritenersi tempestiva, secondo le regole generali, solo nel caso in cui la notificazione del ricorso sia effettuata entro il termine perentorio previsto dall'art. 392, comma 1, c.p.c. (Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 22/06/2018).

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