Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 1278 del 21 gennaio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

È inammissibile per inosservanza del requisito di cui al n. 3 del comma 1 dell'art. 366 c.p.c. il ricorso per regolamento di competenza che pretenda di assolvere a tale requisito - applicabile anche a detto mezzo di impugnazione - mediante l'assemblaggio in sequenza cronologica degli atti della causa, riprodotti in copia fotostatica, senza che ad esso faccia seguire una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale, né in via autonoma prima dell'articolazione dei motivi né nell'ambito della loro illustrazione. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 07/12/2018).

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