Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 23951 del 29 ottobre 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

Il ricorso per cassazione in origine analogico, successivamente riprodotto in formato digitale ai fini della notifica telematica ex art. 3 bis l. n. 53 del 1994, munito dell'attestazione di conformità all'originale, non richiede la firma digitale dei difensori (che, invece, deve essere presente in calce alla notifica effettuata a pezzo PEC), perché è sufficiente che la copia telematica rechi la menzionata attestazione di conformità, redatta secondo le disposizioni vigenti "ratione temporis", non assumendo peraltro rilievo la circostanza che il file digitale rechi il formato "pdf" anziché "p7m". (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 12/11/2015).

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