Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 1574 del 22 gennaio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

La riserva di impugnazione differita di sentenza non definitiva inserita in una memoria autorizzata non produce effetti con il mero deposito, essendo necessario che sia notificata ai procuratori delle parti costituite o personalmente a quelle non costituite, atteso che l'art. 129 disp. att. c.p.c. esprime il principio della necessaria conoscibilità della riserva, laddove una memoria autorizzata può giustificare la presunzione di conoscenza solo in relazione alle questioni a chiarificazione delle quali è stata autorizzata. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 14/03/2016).

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