Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 1109 del 14 gennaio 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di giudizio d'appello, ai fini della procedibilitą dell'impugnazione rileva non la data di perfezionamento dell'iscrizione a ruolo bensģ quella di presentazione della relativa nota di iscrizione, non potendo imputarsi alla parte adempiente il ritardo nell'espletamento di un'attivitą di registrazione degli atti da parte dell'Ufficio di Cancelleria. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 15/09/2020).

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