Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 19622 del 9 luglio 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

Il termine semestrale dalla pubblicazione del provvedimento, previsto per la proposizione del ricorso per revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione dall'art. 391 bis, comma 1, c.p.c., cosģ ridotto, in sede di conversione del d.l. n. 168 del 2016, dalla l. n. 197 del 2016 ed applicabile ai provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della stessa (30 ottobre 2016), trova operativitą anche nell'ipotesi di mancata comunicazione al ricorrente della data fissata per la trattazione del ricorso per cassazione definito con il provvedimento impugnato, atteso che tale circostanza non rientra tra quelle che, ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c., giustificano una diversa decorrenza del termine e che il ricorrente, essendo in quanto tale a conoscenza della pendenza del procedimento, si trova in condizione di poter informarsi del suo esito in tempo utile per proporre tempestivamente il ricorso per revocazione. (Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 22/01/2018).

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